Lo Statuto

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ONLUS
(ANMIL - ONLUS)


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 

Capo I - Principi e scopi

Art. 1 - L'ANMIL - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro - ONLUS per la tutela contro i rischi professionali, costituita il 19 dicembre 1943 e riconosciuta quale associazione di diritto privato con D.P.R. 31 marzo 1979, è retta dal presente Statuto.
L'Associazione ha sede legale in Roma ed opera attraverso strutture dislocate a livello centrale e su tutto il territorio nazionale, a livello regionale, provinciale e subprovinciale.
La bandiera dell'Associazione è il tricolore d'Italia, nella parte bianca c'è lo stemma dell'Associazione, l'asta è sormontata dallo stemma e da due nastri azzurri con la scritta "Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro". La bandiera delle Sezioni Provinciali porterà la stessa scritta e il nome della provincia. 
 

Art. 2 - L’Associazione si richiama ai valori fondamentali della Costituzione, non ha finalità di lucro e persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari e dei lavoratori esposti ai rischi professionali, come singoli e come categoria, promuovendo la tutela della salute e delle condizioni di vita di quanti fra loro accettino il presente Statuto che ha come mezzo fondamentale l’unità e la valorizzazione, per questo tramite, di tutta la categoria degli esposti ai rischi ed alle loro conseguenze lesive. 
 

Art. 3 - L’Associazione persegue le predette finalità secondo i seguenti principi che intende diffondere e difendere:
a) diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita ed espressione di dignità umana, in particolare per i lavoratori che abbiano subito un infortunio o malattia professionale con conseguenze invalidanti;
b) ripudio della concezione assistenziale del collocamento obbligatorio e della tutela sociale delle persone di cui all’articolo 2, la cui condizione non deve essere di ostacolo alla vita lavorativa ovvero motivo di dequalificazione o marginalizzazione sul posto di lavoro;
c) valorizzazione di una funzione di inserimento/reinserimento professionale e sociale dei soggetti di cui all’articolo 2, realizzata da politiche di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale che valorizzino le potenzialità e abilità degli interessati;
d) pieno riconoscimento del diritto alla previdenza ed assistenza sanitaria e sociale ed alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, concorrendo alla promozione – anche nel mondo della scuola – della cultura della formazione, dell’addestramento per la prevenzione.
 

Art. 4 - L’Associazione persegue dette finalità con attenzione privilegiata per i propri associati e loro familiari, avendo presente la condizione di quanti restino vittime di un infortunio o malattia professionale e gli interessi di tutti i lavoratori esposti ai rischi professionali.
Per realizzare tali finalità l’Associazione è presente sul territorio nazionale con organi e personale dedicati alla presa in carico delle persone associate per i problemi e bisogni loro e delle loro famiglie. In questo quadro:
a) valorizza ed esalta il tributo fornito alla società, alla produzione ed al Paese dai mutilati ed invalidi del lavoro, vedove ed orfani, adoperandosi affinché esso doverosamente raggiunga sempre più alta considerazione e riconoscimento;
b) promuove intese con tutte le rappresentanze sociali, politiche, sindacali, amministrative, economiche e istituzionali operanti sul territorio nazionale e internazionale;
c) rappresenta e tutela gli interessi morali, materiali e sociali dei mutilati e invalidi del lavoro, vedove ed orfani nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni ed enti privati interessati;
d) assiste la categoria nella fruizione di beni e servizi di mercato nonché di servizi sanitari e sociali, collaborando, all’uopo, alla relativa fornitura secondo i principi di sussidiarietà fissati dalla Costituzione e ripresi dal legislatore ordinario;
e) cura l'elevazione spirituale, culturale e tecnica della categoria, anche attraverso la promozione di corsi di orientamento, riabilitazione e formazione;
f) svolge e promuove attività di studio e ricerca nelle materie di interesse;
g) svolge attività di studio, indagine, promozione e sviluppo su problemi previdenziali con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e promuove iniziative tese a stimolare gli enti preposti alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro attraverso la prevenzione;
h) provvede a quanto altro possibile, ai fini di cui ai punti precedenti, nelle forme stabilite dal Comitato Esecutivo entro i limiti delle disponibilità di bilancio e delle leggi dello Stato, anche con la promozione di attività cooperative tra gli associati;
i) per le finalità di carattere informativo-formativo, promuove la pubblicazione, stampa e spedizione di periodici sociali, libri e stampati con le modalità stabilite dalle norme che regolano l'attività editoriale senza fini di lucro. 
L’ANMIL non può svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del 1° comma dell’art.10 del Decreto legislativo 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione, nel rispetto della vigente normativa di riferimento, per la realizzazione delle sue funzioni di tutela può aderire a Confederazioni e Federazioni fra associazioni nazionali ed internazionali di mutilati ed invalidi. Può inoltre farsi promotrice, da sola o assieme ad altre organizzazioni, di un istituto di patronato, di enti di formazione, riabilitazione, assistenza, di società di servizi per l’assistenza dei propri soci e della categoria rappresentata.
 

Art. 5 DEI SOCI - Possono essere soci dell’ANMIL:
1) quali soci ordinari, partecipi di tutte le attività dell’Associazione e titolari di elettorato attivo e passivo se di età superiore a 18 anni: 
a) i lavoratori invalidi del lavoro titolari di rendita infortunistica o di altro trattamento analogo erogato da Enti pubblici;
b) superstiti dei caduti per lavoro titolari di rendita od altro trattamento equipollente erogato da Enti pubblici;
c) gli infortunati ed i reddituari liquidati in capitale.
2) Quali aggregati, partecipi di tutte le attività della Associazione
- i familiari dei soggetti di cui ai commi precedenti;
- gli infortunati con postumi non indennizzabili.
3) Quali sostenitori, partecipi di tutte le attività dell’Associazione
- i lavoratori che abbiano subito un infortunio guarito senza postumi e che intendano portare un concreto contributo sotto forma economica e/o di servizi qualificanti;
- persone – fisiche o giuridiche - che, condividendo le finalità dell’Associazione, intendano partecipare a singole iniziative sociali, concordandone modalità e tempi con gli organi territoriali.
4) Sono soci ad honorem dell'ANMIL le persone fisiche e giuridiche che si siano rese particolarmente benemerite verso l'Associazione e siano state riconosciute tali dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente dell'Associazione o dei Consigli Regionali o Provinciali.
Nel rispetto dello spirito associativo, il Consiglio Nazionale fissa le modalità di contribuzione alle spese di funzionamento e servizio:
- quale quota associativa mensile per i soci ordinari, commisurata in percentuale agli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo in ragione della menomazione subita;
- quale quota annuale per i soci aggregati;
- quale contributo per la utilizzazione di specifici servizi per le altre categorie di aderenti.
Resta ferma la possibilità per tutti di contribuire con ulteriori risorse alla vita dell’Associazione a titolo di liberalità.
Il Consiglio Nazionale, considerata la evoluzione nella continuità della missione associativa e le potenzialità di partecipazione delle varie categorie di interessati potrà definire, con apposita delibera su proposta del Comitato esecutivo, variazioni del sistema contributivo anche al fine di garantire un adeguato equilibrio fra entità della partecipazione finanziaria e dimensioni quali/quantitative dei servizi acquisiti.
I soggetti di cui ai commi 2,3 e 4 del presente articolo non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma possono essere invitati ad assistere a riunioni degli organi associativi
 

Art. 6 - Con regolamento approvato dal Consiglio Nazionale sono disciplinate le modalità di iscrizione e di tenuta del registro generale degli associati e degli aderenti a qualsiasi titolo. 
 

Art. 7 - Il Consiglio Provinciale delibera sull'ammissione del socio nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda. In caso di mancato accoglimento della domanda è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Provinciale.
Qualora un socio cambi residenza, la Sezione presso la quale è iscritto trasmette d'ufficio l'iscrizione alla Sezione nella cui circoscrizione il socio medesimo si è trasferito, che delibererà in merito.
 

Art. 8 - La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) espulsione deliberata secondo le forme dovute;
c) morosità - non inferiore all'anno - nel pagamento della quota associativa;
d) recupero totale della capacità lavorativa, ferma restando la facoltà di aderire nelle altre forme previste dallo Statuto.
Il Consiglio Provinciale prende atto delle dimissioni e dei provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio dei Probiviri e si pronuncia sulla dichiarazione di morosità del socio che non abbia ottemperato al pagamento delle quote sociali entro 30 (trenta) giorni dalla diffida.
Persa la qualità di socio è d'obbligo restituire la tessera associativa.
Per quanto non previsto dagli articoli precedenti, si applicano le norme del codice civile.
 

Art. 9 - Il socio sottoposto a provvedimento disciplinare può con deliberazione dell'organo competente per il giudizio disciplinare, essere sospeso in via cautelare da qualsiasi attività associativa, e dalle cariche eventualmente coperte.
 

Art. 10 - L'Associazione è territorialmente organizzata in Sezioni Provinciali di cui fanno parte i soci residenti nelle rispettive province.
Le Sezioni hanno Organi propri e sono collegati ad Organi regionali.
Nel proprio territorio le Sezioni possono costituire Sottosezioni e delegazioni comunali elette con voto assembleare, sulla base di norme regolamentari approvate dal Consiglio Nazionale.
Gli organi regionali e sezionali esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto degli indirizzi emanati dagli Organi centrali.
 

Art. 11 - Sono Organi centrali dell'Associazione:
a) il Congresso;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Presidente dell'Associazione;
e) il Collegio dei Sindaci;
f) il Collegio dei Probiviri.
Sono organi periferici:
a) il Consiglio regionale;
b) il Presidente del Consiglio regionale;
c) il Congresso provinciale;
d) il Consiglio provinciale;
e) il Presidente provinciale.
Sono organi consultivi:
a) la Consulta Nazionale;
b) la Consulta Regionale.
Le province autonome di Trento e Bolzano sono considerate, ai fini del presente Statuto, come entità regionali, ma i rispettivi organi provinciali stabiliranno le opportune intese per il coordinamento dell'attività e per i contatti con gli organi nella Regione Trentino Alto Adige.
La Sezione di Aosta è considerata come entità regionale.
Gli organi dell'Associazione, centrale e periferici, scaduto il termine del mandato rimangono in carica fino a che, a norma del presente Statuto, non sia stato provveduto alla nomina dei nuovi organi. 
 

TITOLO II
Degli Organi Centrali
 

Capo I - Del Congresso

Art. 12 - Il Congresso è l'organo massimo deliberante dell'Associazione ed è costituito dai delegati di tutte le Sezioni regolarmente costituite.
Esso rappresenta l'organo supremo dell'Associazione e ne determina l'indirizzo. Sono di sua esclusiva competenza:
a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 19;
b) l'elezione del Consiglio Nazionale;
c) l'elezione dei quattro membri del Collegio dei Sindaci;
d) l'elezione del Collegio dei Probiviri.
In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più competenti degli organi di cui alle lettere b), c), d), del comma precedente, subentrano i candidati non eletti dall'ultimo Congresso, nell'ordine di precedenza stabilito dal numero dei voti preferenziali ottenuti.
Il membro o i membri così subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo.
Il Congresso, inoltre può deliberare su tutte le questioni di carattere generale attinenti alla vita associativa. 
 

Art. 13 - Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni per le elezioni di cui alle lettere b), c), d), dell'articolo precedente e, in via straordinaria, quando il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario.
Il Congresso deve essere inoltre convocato quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
In questo caso, se il Presidente Nazionale ed il Comitato Esecutivo non vi provvedano entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale. 
 

Art. 14 - Il Congresso deve essere convocato dal Presidente Nazionale mediante lettera raccomandata inviata a tutte le Sezioni Provinciali con preavviso, di 90 giorni contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso di convocazione deve altresì contenere l'invito a far designare dai rispettivi Congressi provinciali i propri delegati e i delegati supplenti per eventuali sostituzioni a seguito di impedimento fisico o di altra natura.
Ciascuna Sezione partecipa al Congresso Nazionale con un delegato ogni mille soci o frazione superiore a cinquecento; ad ogni Sezione spetta comunque un delegato.
I delegati devono esprimere il voto personalmente.
Le Sezioni trasmettono al Presidente dell'Associazione copia del verbale di nomina dei delegati almeno venti giorni prima dalla data congressuale se trattasi di congresso ordinario, dieci giorni prima se trattasi di congresso straordinario. 
 

Art. 15 - Al Congresso prendono parte di diritto: il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri e i Presidenti dei Consigli Regionali, senza diritto di voto, a meno che non siano rappresentanti eletti dai rispettivi Congressi provinciali.
Il Congresso, dichiarato aperto dal Presidente dell'Associazione, elegge l'Ufficio di Presidenza, il quale sarà formato da un Presidente, da due Vice Presidenti, da cinque scrutatori, da due segretari e da quattro questori, elegge inoltre la Commissione per la verifica dei poteri, composta da cinque membri.
La carica di membro della Commissione per la verifica dei poteri è incompatibile con qualsiasi candidatura alle cariche sociali.
I lavori congressuali si svolgeranno secondo un regolamento approvato dallo stesso Congresso, in assenza, secondo le consuetudini.
 

Art. 16 - La votazione è di regola palese. é in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per la elezione delle cariche sociali e per le questioni di indole personale, ovvero quando la metà più uno dei delegati presenti ne faccia richiesta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti con la presenza rappresentata di almeno la metà degli associati.
Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto è necessario la presenza di almeno un numero di delegati rappresentanti i due terzi degli associati.
Sono approvate le modifiche che riportano la maggioranza dei voti espressi.
Per le elezioni di cui al secondo comma dell'art.13 si considerano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti ed, a parità di voti, colui che è socio da maggior tempo.
Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione se sia rappresentata la maggioranza assoluta dei soci .
In seconda convocazione, che resta fissata per il giorno successivo, il Congresso è validamente costituito indipendentemente dal numero dei soci rappresentati.
Le deliberazioni del Congresso debbono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
Il verbale del Congresso straordinario nel quale si deliberi su proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, deve essere redatto da un Notaio. 
 

Capo II - Del Consiglio Nazionale

Art. 17 - Il Consiglio Nazionale si compone di 60 rappresentanti eletti da Congresso e dai Presidenti Regionali (questi ultimi con voto consultivo). 
 

Art. 18 - Il Consiglio Nazionale ha la direzione e la gestione dell'Associazione secondo le direttive e i limiti posti dal Congresso. In particolare:
a) elegge il Presidente Nazionale, i due Vice Presidenti e dodici membri del Comitato Esecutivo;
b) vigila sull'applicazione dei deliberati del Congresso; 
c) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, attua la ripartizione delle entrate fra gli organi territoriali e centrali;
d) delibera il proprio regolamento e gli altri regolamenti che si ritengono necessari per l'esecuzione del presente Statuto;
e) delibera sulla costituzione delle nuove Sezioni provinciali;
f) delibera sui reclami contro i provvedimenti del Comitato Esecutivo;
g) delibera il regolamento organico-funzionale del personale concernente le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché le attribuzioni e le connesse responsabilità, la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza di tutto il personale e dei dirigenti;
h) delibera la convocazione della Consulta Nazionale;
i) delibera il regolamento di Amministrazione e Contabilità.
j) delibera il compenso annuale per i membri del collegio sindacale e l'eventuale indennità per i componenti degli organi statuari;
k) delibera sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente Nazionale, dal Comitato Esecutivo o dai Consigli Regionali;
l) può deliberare eventuali modifiche al presente statuto qualora queste siano richieste da norme legislative;
m) delibera la costituzione di una commissione interregionale composta da tre presidenti regionali, nominati dai presidenti regionali con criteri territoriali, con il compito di coordinare le attività e le iniziative della consulta nazionale.
 

Art. 19 - Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno. Una delle riunioni deve essere dedicata esclusivamente a problemi di politica associativa in concomitanza con la Consulta Nazionale. E' facoltà del Presidente Nazionale di convocare il Consiglio Nazionale ogni volta che lo ritenga necessario. Il Consiglio Nazionale può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali in carica. 
La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere fatta dal Presidente dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata e con un preavviso non inferiore a 15 giorni.
A domanda anche di un solo componente del Consiglio Nazionale debbono essere inseriti all'ordine del giorno altri argomenti, a condizione che la richiesta sia inoltrata al Presidente dell'Associazione almeno cinque giorni prima dalla data stabilita per la convocazione. Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute di Consiglio Nazionale che trattino dei bilanci.
 

Art. 20 - Le sedute del Consiglio Nazionale non sono valide se non intervengano almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.
 

Art. 21 - Il componente del Consiglio Nazionale che senza documentato motivo non intervenga a due sedute consecutive verrà considerato dimissionario dal Consiglio Nazionale e sarà sostituito dal primo dei non eletti.
 

Art. 22 - Il Consiglio Nazionale, nel caso ritenga di non potersi assumere la responsabilità di determinazioni eccezionalmente gravi e d'altra parte non ravvisi la possibilità di anticipare la convocazione del Congresso, può rimettere le decisioni stesse al giudizio dei soci dell'Associazione mediante referendum secondo modalità stabilite dal Consiglio Nazionale stesso. 
 

Art. 23 - Il Consiglio Nazionale scaduto o dimissionario resta in carica per l'ordinaria amministrazione e anche per il disbrigo di affari straordinari urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
Il Consigliere dimissionario resta in carica fino al momento dell'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Nazionale, e sarà sostituito dal primo dei non eletti. 
 

Capo III - Del Comitato Esecutivo

Art. 24 - Il Comitato Esecutivo ha l'effettiva direzione e gestione Amministrativa dell'Associazione ed è composto dal Presidente Nazionale che lo presiede, dai due Vice Presidenti e da dodici membri eletti nel proprio seno dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta, a scrutinio segreto e con maggioranza semplice. Sarà cura del Comitato stesso nominare Commissioni per problemi specifici.
Le commissioni nominate dal Comitato Esecutivo dovranno essere composte da un componente del Comitato Esecutivo con funzioni di coordinamento, mentre gli altri membri dovranno essere scelti tra i componenti del Consiglio Nazionale e della Consulta.
Il Consiglio Nazionale, può in qualsiasi momento, con deliberazione presa con l'intervento di almeno due terzi dei membri in carica e con una maggioranza che rappresenti per lo meno la metà più uno dei membri presenti revocare il mandato del Comitato Esecutivo o di taluni dei suoi componenti.
Il Consiglio Nazionale provvede alla copertura dei posti del Comitato Esecutivo che si rendano per qualsiasi ragione vacanti.
Il Comitato Esecutivo viene comunque rinnovato ogni volta che si rinnova il Consiglio Nazionale.
I membri del Comitato Esecutivo non possono far parte del Collegio Sindacale.
Alle sedute del Comitato Esecutivo assistono i membri del Collegio dei Sindaci.
 

Art. 25 - Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e adotta le deliberazioni di ordinaria amministrazione.
In caso di urgenza può anche adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione, salvo a sottoporli a ratifica del Consiglio Nazionale nella successiva riunione di questo.
In particolare il Comitato Esecutivo:
a) esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
b) ratifica gli atti costitutivi delle Sottosezioni ;
c) vigila sull'andamento contabile-amministrativo delle Sezioni secondo il regolamento di contabilità;
d) giudica definitivamente sui ricorsi che i soci interessati, o aspiranti tali, possono proporre entro giorni 30 avverso le deliberazioni dei Consigli Provinciali;
e) vigila sul funzionamento degli organi periferici a carico dei quali, in caso di gravi inadempienze amministrative e/o contabili possono essere adottati provvedimenti di sospensione cautelare e commissariamento, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Nazionale;
f) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale, corredati dalla relazione del Collegio dei Sindaci;
g) prepara i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
h) delibera i provvedimenti di carattere amministrativo e contabile;
i) delibera la costituzione di gruppi aziendali ed approva il relativo regolamento;
l) delibera sulle materie che gli vengono sottoposte dal Presidente dell'Associazione;
m) delibera i provvedimenti concernenti il personale;
n) propone al Consiglio Nazionale l'ordinamento degli uffici centrali e territoriali 
o) delibera circa la promozione di azioni legali o, rispettivamente, la resistenza, autorizzando il Presidente o chi ne fa le veci a stare in giudizio per l'Associazione ed autorizzando i Presidenti Provinciali a stare in giudizio per le rispettive Sezioni.
Il verbale delle riunioni del Comitato Esecutivo deve essere inviato ai componenti del Consiglio Nazionale, ai Presidenti Regionali ed ai Presidenti Provinciali.
 

Art. 26 - Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente Nazionale dell'Associazione, almeno sei volte all'anno o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti.
 

Capo IV - Del Presidente Nazionale

Art. 27 - Il Presidente Nazionale dell'Associazione, scelto tra i mutilati ed invalidi del lavoro ed eletto ai sensi dell'articolo 19 dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta, ha la rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo, vigila perchè siano osservate le norme dello Statuto e dei regolamenti e siano attuate le deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo; adotta, in caso di comprovata urgenza e con riserva di ratifica da parte del Comitato Esecutivo, i provvedimenti di competenza di detto organo.
Il Presidente sta in giudizio per l'Associazione, giusta delibera del Comitato Esecutivo, ed anche in mancanza di questa può compiere gli atti indispensabili ed urgenti, salvo la necessità di ratifica.
Il Presidente Nazionale dell'Associazione può intervenire, ma senza voto deliberativo, a tutte le riunioni ed assemblee degli organi regionali e provinciali, ovvero farsi rappresentare da altro membro del Comitato Esecutivo o del Consiglio Nazionale.
Il Presidente Nazionale può convocare, su richiesta motivata da problemi comuni a più regioni, Conferenze Interregionali.
 

Art. 28 - I due Vice Presidenti dell'Associazione, eletti dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta a termini dell'art. 19, sostituiscono in caso di assenza o di impedimento il Presidente, secondo le designazioni di esso e le coadiuvano nella trattazione degli affari ad essi delegati e coordinano il lavoro delle commissioni prevista dall'art. 24.
In mancanza di apposita designazione da parte del Presidente e comunque nel caso che la Presidenza si renda vacante, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Presidente più anziano per elezione, o, in subordine, per età.
Il Vice Presidente vicario, sostituisce a tutti gli effetti il Presidente Nazionale in caso di assenza o impedimento.
 

Capo V - Del Collegio dei Sindaci

Art. 29 - Il Collegio dei Sindaci è composto:
a) di quattro Sindaci effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale;
b) di un Sindaco effettivo e di un supplente designato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, scelto tra i funzionari in servizio effettivo presso detto Ministero.
Il Collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del Lavoro.
I Sindaci durano in carica fino alla successiva riunione ordinaria del Congresso Nazionale e possono essere rieletti. 
 

Art. 30 - Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguente del Codice Civile, in quanto applicabili.
I suoi componenti, perciò, debbono collegialmente o anche singolarmente, ispezionare i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale.
Al termine di ogni esercizio, il Collegio presenta al Consiglio Nazionale la relazione sul conto consuntivo ed esprime parere sul bilancio preventivo.
 

Art. 31 - I Sindaci debbono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidamente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. 
 

Art. 32 - Il Sindaco o i Sindaci che abbiano riscontrato irregolarità contabili o amministrative ne informeranno immediatamente il Presidente Nazionale.
Questi, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta i provvedimenti di sua competenza e, quando ne sia il caso, rinvia ogni decisione al Comitato Esecutivo o al Consiglio Nazionale. 
 

Art. 33 - Per l'amministrazione finanziaria e contabile si osservano le disposizioni del relativo regolamento da approvarsi dal Consiglio Nazionale.

 

Capo VI - Del Collegio dei Probiviri

Art. 34 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto di cinque membri eletti tra i soci dal Congresso e partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Nazionale.
In caso di morte, rinuncia o di decadenza di uno o più componenti subentrano i candidati non eletti dall'ultimo Congresso, nell'ordine di precedenza stabilito dal numero dei voti preferenziali ottenuti.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere, previ e adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e dei regolamenti disciplinari, oltre che di dirimere le controversie in materia di competenza tra gli organi, i conflitti tra i soci e tra gli organi dell'Associazione.
Il Collegio Nazionale ha competenza in unica istanza nelle materie di cui al secondo comma su tutti gli organi statuari ed i loro componenti nonché in materia elettorale.
I ricorsi al Collegio dei Probiviri debbono essere trasmessi dall’interessato, tramite raccomandata A.R., entro il termine di trenta giorni dal momento in cui lo stesso è venuto formalmente a conoscenza della presunta violazione; ai fini della decorrenza del termine fa fede il timbro postale. I ricorsi stessi devono essere definiti entro il termine ordinario di novanta giorni dalla presentazione. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni nel caso di necessità di esperire ulteriori indagini, anche se richieste dalle parti interessate.
Il Collegio, entro il termine perentorio di 20 giorni e a pena di improcedibilità, provvede a notificare copia del ricorso alle parti contro interessate.
Il Collegio emette:
a) ordinanza allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccoglie prove;
b) lodi decisori del merito delle controversie.
I lodi del Collegio debbono essere motivati e sono comunicati alle parti a cura del Presidente ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.
Il Collegio è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.
Le sanzioni che possono essere comminate sono:
1) il richiamo scritto;
2) la deplorazione con diffida;
3) la sospensione da tre a dodici mesi con destituzione da eventuali cariche, anche in via cautelare come previsto dall'art. 9;
4) la destituzione da eventuali cariche ricoperte;
5) l'espulsione.
 

TITOLO III
Degli Organi Periferici


Capo VII - Del Consiglio Regionale
 Art. 35 - In ogni Regione è costituito un Consiglio Regionale di cui fa parte un componente per ogni tremila iscritti o frazione superiore a millecinquecento eletto secondo le norme dell'art. 43; deve comunque essere assicurata la presenza di un rappresentante per ciascuna Sezione Provinciale.
Il Presidente Regionale ed il Vice Presidente Regionale sono eletti tra i membri del Consiglio nella sua prima riunione. La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale.
Il Presidente Regionale rappresenta legalmente il Consiglio Regionale per gli affari ed i rapporti di sua competenza, sta in giudizio per esso previa delibera del Comitato Esecutivo. 
 

Art. 36 - Il Consiglio Regionale ha sede nel capoluogo di Regione. Per il suo funzionamento utilizzerà i locali, il personale ed i servizi della Sezione Provinciale del capoluogo regionale. 
 

Art. 37 - Il Consiglio Regionale ha le seguenti attribuzioni:
a) rappresenta l'Associazione nei confronti degli organismi regionali;
b) promuove, di concerto con le Sezioni Provinciali, tutte le iniziative necessarie per il rispetto delle prestazioni trasferite alle Regioni ed ai Comuni e per stimolare la legislazione regionale nelle materie di interesse dei mutilati ed invalidi del lavoro;
c) attua, di concerto con gli organi centrali, le iniziative intese a capillarizzare la presenza organizzativa e tecnica nell'ambito regionale;
d) esprime pareri sulle questioni di carattere regionale prospettate dagli organi centrali;
e) amministra il bilancio regionale secondo le norme regolamentari e nei limiti degli stanziamenti approvati dal Consiglio Nazionale.
I Consiglieri regionali che, senza documentato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, verranno considerati dimissionari.
 

Art. 38 - Il Consiglio Regionale è convocato dal suo Presidente, di sua iniziativa ovvero a richiesta del Presidente Nazionale o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
In ogni caso il Consiglio Regionale deve essere convocato ogni quattro mesi.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Regionale occorre l'intervento della maggioranza dei suoi componenti 
Copia del verbale di ciascuna seduta è, a cura del Presidente, trasmessa al Presidente Nazionale e a tutte le Sezioni della Regione.
Il Consiglio Regionale dura in carica cinque anni.


Capo VIII - Delle Sezioni
 Art. 39 - La Sezione Provinciale è il nucleo organizzativo fondamentale dell'Associazione. 
 

Art. 40 - La Sezione è costituita nel capoluogo di provincia, salvo le situazioni esistenti.
La sezione Provinciale può costituire nella propria circoscrizione sezioni locali o delegazioni comunali.
L'atto costitutivo della sezione locale viene deliberato dal Consiglio Provinciale e sottoposto a ratifica del Comitato Esecutivo.
La ratifica di delegazioni comunali è di competenza dei Consigli Provinciali.
 

Art. 41 - La quota associativa di iscrizione all'Associazione è fissata in modo uniforme per tutte le Sezioni dal Consiglio Nazionale.
E' di competenza di detto organo anche la ripartizione delle entrate di cui al comma precedente tra organi centrali e periferici.
 

Art. 42 - L'Assemblea generale dei soci per il rinnovo degli organi viene convocata in via ordinaria ogni cinque anni, in via straordinaria in caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti il Consiglio, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci effettivi.
In caso di necessità, l'assemblea generale dei soci può inoltre essere convocata dal Consiglio Provinciale, con decisione assunta da almeno 2/3 dei consiglieri provinciali, o quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei soci.
L'Assemblea generale si articola in assemblee locali, delle quali il numero e l'ampiezza territoriale vengono stabilite dal Consiglio Provinciale; ogni assemblea locale elegge nel proprio seno, proporzionalmente al numero degli iscritti, i propri delegati a rappresentarla al Congresso Provinciale.
 

Art. 43 - Partecipano all'assemblea i soci effettivi regolarmente iscritti almeno due mesi prima della data di convocazione.
E' facoltà del Presidente Provinciale invitare all'assemblea anche le altre categorie di soci, che assistono con sola facoltà di parola.
 

Art. 44 - L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione con avviso personale da inviare ai soci almeno venti giorni prima della data di convocazione contenente l'ordine del giorno dei lavori. Analoga comunicazione deve essere fatta almeno trenta giorni di tale data alla Sede Centrale, la quale ha facoltà di far iscrivere nell'ordine del giorno quegli argomenti di interesse generale che essa riterrà utile sottoporre al giudizio dei soci. 
 

Art. 45 - L'Assemblea locale è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci effettivi interessati, in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione può aver luogo ad un giorno di distanza dalla prima, purchè ciò sia previsto dall'avviso di convocazione.
Il Congresso provinciale è valido in prima convocazione quando sia rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione può aver luogo ad un giorno di distanza dalla prima, purchè ciò sia previsto dall'avviso di convocazione.
 

Art. 46 - Le modalità di svolgimento delle assemblee locali e dei Congressi provinciali vengono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

 

Capo IX - Del Consiglio Provinciale
 Art. 47 - Il Consiglio Provinciale è composto di undici membri eletti ai sensi del precedente art. 43.
 

Art. 48 - Il Consiglio Provinciale dirige ed amministra la Sezione secondo norme regolamentari e nei limiti del bilancio preventivo da esso predisposto ed approvato dal Consiglio Nazionale. 
 

Art. 49 - Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente della Sezione tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta.
L'avviso di convocazione, salvo in casi di comprovata urgenza, deve essere trasmesso a mezzo lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data stabilita.
Il Consiglio Provinciale deve comunque essere convocato almeno ogni due mesi.
 

Art. 50 - Le riunioni del Consiglio provinciale sono valide quando risulta presente la metà più uno dei suoi componenti.
Copia del verbale delle deliberazioni adottate deve essere trasmesso al Presidente Regionale ed al Presidente Nazionale, entro i successivi quindici giorni.
 

Art. 51 - I membri del Consiglio Provinciale durano in carica 5 anni.
Il Consigliere che senza documentato motivo non partecipi a due sedute consecutive verrà, dal Consiglio provinciale, considerato dimissionario, e sarà sostituito dal primo dei non eletti.
 

Art. 52 - Sulle dimissioni dei singoli membri del Consiglio Provinciale delibera il Consiglio stesso, su quelle dell'intero Consiglio il Comitato Esecutivo.
 

Art. 53 - Se per qualsiasi causa il Consiglio Provinciale venga a ridursi a meno della metà, il Comitato Esecutivo, sentito il Presidente del Consiglio Regionale, indice nuove elezioni per il rinnovo totale del Consiglio. 
 

Art. 54 - Avverso le deliberazioni del Consiglio Provinciale è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo, entro trenta giorni dalla data di approvazione dell'atto che si intende impugnare.
Il ricorso non ha, tuttavia, effetto sospensivo.

 

Capo X - Del Presidente
 Art. 55 - Il Consiglio provinciale, nella sua prima riunione, nomina nel proprio ambito con votazione separata e a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente.
 

Art. 56 - Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione, per gli affari e rapporti di sua competenza, sta in giudizio per essa, salvo la necessità di autorizzazione del Comitato esecutivo, o la sua ratifica in caso di atti urgenti ed improrogabili.
 

Art. 57 - Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Provinciale e degli organi centrali e regionali dell'Associazione e vigila sul buon andamento delle attività della Sezione.
In caso di urgenza può adottare provvedimenti propri del Consiglio provinciale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione.
 

Art. 58 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite.
 

Art. 59 - Il Consiglio Provinciale può in ogni tempo, con deliberazione motivata, presa con la partecipazione di almeno due terzi dei consiglieri in carica e con la maggioranza semplice, rinnovare le nomine di cui all'art. 55.
Provvede, inoltre, alla copertura delle cariche che si renderanno per qualsiasi ragione vacanti.

 

Capo XI - Della Sezione Locale e della Rappresentanza
 Art. 60 - La sezione locale, costituita ai sensi dell'art,. 41, dovrà avere un minimo di 500 soci effettivi.
Essa è parte integrante della Sezione ed esercita le sue attribuzioni nella zona territoriale determinata dal Consiglio Sezionale, ivi esplicando nel campo organizzativo ed assistenziale le stesse funzioni demandate dallo Statuto e dai regolamenti della sezione.
 

Art. 61 - La sezione locale è retta da un Comitato composto di un Presidente, di un Vice presidente e di un Consigliere delegato.
Essi durano in carica cinque anni. 
 

Art. 62 - La sezione locale ha una propria contabilità, ma la sua attività rientra in apposito capitolo del bilancio della Sezione.
Il rendiconto delle entrate e delle spese della sezione locale deve essere redatto in base alle norme regolamentari.
 

Art. 63 - La sezione locale propone alla sezione l'iscrizione e la cancellazione dei propri soci, introita le quote sociali e ogni altro provento ordinario e straordinario rimettendo alla fine di ogni semestre alla Sezione il rendiconto degli incassi e delle spese effettuate nel semestre .
Alla fine di ogni anno il Presidente presenta alla sezione un rendiconto morale e finanziario del lavoro svolto dalla sezione locale.
 

Art. 64 - L'assemblea della sezione locale è composta dai soci effettivi della propria zona ed è convocata dal Presidente una volta all'anno.
Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea della sezione locale sono le stesse dell'assemblea sezionale. L'assemblea della sezione locale provvede alla nomina dei componenti il Comitato.
 

Art. 65 - L'Assemblea della sezione locale viene convocata normalmente prima dell'assemblea sezionale, per essere informata sull'attività della Sezione e della sezione locale, per la formulazione dei voti, per la raccolta delle deleghe, agli effetti della partecipazione alle assemblee sezionali in base all'art. 46, per la elezione o la rielezione del Comitato della sezione locale nel caso di scadenza del termine o per la sostituzione dei membri eventualmente decaduti o dimissionari.
 

Art. 66 - Dove non sia possibile costituire una sezione locale, il Consiglio provinciale può istituire delegazioni rette da un delegato.
Il delegato è eletto dall'assemblea Comunale dei soci ed assolve le funzioni riconosciutegli dallo statuto e dal consiglio Provinciale.

 

Capo XII - Delle cause d'ineleggibiltà e di decadenza
 Art. 67 - Non può essere eletto a cariche sociali e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi è condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nonché chi non è in regola con il pagamento della quota associativa nell'anno precedente all'elezione.
La carica di membro del Collegio Sindacale e di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico all'interno dell'Associazione, ferma restando la possibilità di ricoprire o delegare, al di fuori della stessa, incarichi di rappresentanza.
La carica di Vice Presidente Nazionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale e di Presidente Regionale.
I Presidenti Regionali e Provinciali possono essere eletti, nell'ambito dello stesso organo, per non più di tre mandati consecutivi.
Il Presidente Nazionale, i Vice Presidenti Nazionali, i membri del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri possono essere eletti, nell'ambito dello stesso organo, per non più di due mandati consecutivi.

 

Capo XIII - Delle responsabilità verso l'Associazione
 Art. 68 - Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto con la diligenza del mandatario.
In materia di responsabilità, annullamento e sospensione delle deliberazioni, si applicano gli artt. 22,23 e 2392 del C.C.

 

Capo XIV - Del patrimonio e dei mezzi di esercizio
 Art. 69 - Il patrimonio sociale è unico ed è costituito:
1) dal complesso dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione,
2) dei lasciti e dalle donazioni disposte in suo favore,
3) ad ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.
Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Esecutivo e dai Consigli Provinciali secondo le rispettive competenze.
Al fine di una migliore razionalizzazione e gestione del patrimonio immobiliare, dei servizi informatici ed amministrativi dell’ANMIL, nonché dei servizi ai soci, può essere costituita una società di capitali ovvero una cooperativa o un consorzio di cooperative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa di riferimento.
 

Art. 70 - I mezzi di esercizio di cui l'Associazione dispone per il proprio funzionamento sono :
1) la rendita delle attività patrimoniali,
2) le contribuzioni dei soci,
3) i contributi dello Stato e di altre persone giuridiche e private,
4) ogni altra entrata non finalizzata ad incrementare il patrimonio.
L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
L'Associazione è obbligata ad impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 

Art. 71 Gli organi centrali e periferici della Associazione restano operanti fino alla loro sostituzione secondo le norme previste dal presente Statuto.
Il Presidente Nazionale ed il Comitato Esecutivo sono impegnati ad indire le elezioni dei nuovi organi dell'Associazione entro sessanta giorni dall'approvazione delle presenti norme statutarie, secondo le forme dovute.
 

Art. 72 Eventuali modifiche sulla composizione degli organi andranno in vigore dal prossimo congresso.
 

 

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